Sanatoria degli avvisi bonari con la sanzione ridotta al 3%

Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede una definizione agevolata delle somme richieste con le comunicazioni di irregolarità, i cosiddetti avvisi bonari, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva. Per «controllo automatizzato», si intende la liquidazione automatizzata, a norma degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54-bis del decreto Iva (Dpr 633/1972), delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, modello 770, e dell’Irap.

Il Ddl di Bilancio 2023 dispone che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, chieste con le comunicazioni di irregolarità, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, o recapitate dopo tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Di norma, le somme che, a seguito dei controlli, risultano dovute, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, se si pagano le somme con F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o della comunicazione definitiva con la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

In questo caso, l’ammontare delle sanzioni è ridotto ad un terzo, di norma, la sanzione del 30% si riduce al 10%, e gli interessi del 3,5% annuo sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione, cosiddetto «avviso bonario».

La norma, con la mini-sanzione del 3%, è applicabile anche sulle somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni e riscossione. In pratica, non solo si perde il beneficio della riduzione delle sanzioni, dal 10% al 3%, ma le sanzioni saranno applicate nella misura ordinaria del 30 per cento.

Inoltre, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, chieste con le comunicazioni di irregolarità, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

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