Beni in libera pratica

In caso di estrazione di beni precedentemente immessi in libera pratica e introdotti nel deposito Iva, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione mediante autofattura, previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti e con le modalità definite con apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Detto soggetto, inoltre, è tenuto a comunicare al gestore del deposito Iva, l’attestazione della prestazione della garanzia ovvero dell’attestazione di essere in una delle condizioni di esonero (quali ad esempio soggetto Aeo – operatore economico autorizzato ovvero soggetto considerato di notoria solvibilità ai sensi dell’articolo 90 del Tuld), i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia con cui ha introdotto le merci. La garanzia prestata al momento della introduzione in deposito Iva di detti beni immessi in libera pratica, se il soggetto che estrae è lo stesso che ha introdotto i beni nel deposito, ha validità anche nella fase di estrazione. In caso contrario l’operatore dovrà fornire una apposita garanzia con valenza di almeno sei mesi dalla data di estrazione.

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