Sono sanabili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La controversia è risolta con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado
Dal prossimo anno verranno meno le attuali agevolazioni e verràintrodotto un nuovo regime di favore, con una stretta sui requisiti d’accesso.
In caso di estrazione di beni precedentemente immessi in libera pratica e introdotti nel deposito Iva, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede...