Sono sanabili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La controversia è risolta con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado
È prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021
In questa regolarizzazione rientrano i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate e relativamente agli accertamenti con adesione consegnati entro la...
Riparte la regolarizzazione degli errori formali. Sono sanabili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti